venerdì 11 settembre 2009

Baccelli, Luca, I diritti dei popoli. Universalismo e differenze culturali.

Roma-Bari, Laterza, 2009, pp. 214, € 20,00, ISBN 9788842091158.

Recensione di Anna Luzzi – 11/09/2009

Filosofia politica, Filosofia del diritto

A dieci anni di distanza da Il particolarismo dei diritti, Luca Baccelli torna a misurarsi con le aporie dell’ordine del discorso normativo attraverso un volume, che si presenta come la prosecuzione ideale di una riflessione di lungo periodo, ma anche come lo sforzo di una sua attenta problematizzazione all’altezza delle sfide che la governamentalità neoliberale porta al campo del sapere giuridico, e più specificatamente alla teoria dei diritti umani. La questione centrale può essere formulata così: il linguaggio dei diritti, irrimediabilmente segnato dalla sua travagliata genesi politico-culturale, è utilizzabile nel confronto interculturale?
Per rispondere - affermativamente - a questa domanda, l’autore opera la precisa scelta metodologica di privilegiare un approccio genealogico funzionale ad un “atteggiamento di decostruzione e ricostruzione” (p. 118). L’ambivalenza racchiusa in questa coppia di termini è infatti la cifra complessiva di quel procedimento logico che dal primo al settimo capitolo organizza l’impianto argomentativo del volume intorno a un tentativo teorico e a un’urgenza intellettuale: restituire la teoria giuridica al suo portato contraddittorio a partire proprio dalle sue omissioni e da quanto sembra rimanere “sullo sfondo” (p. VI). Questo permetterebbe di restituire ciò che viene rimosso dal “mainstream del paradigma universalistico-giusnaturalistico”, vale a dire una concezione conflittualista e pluralista dei diritti che l’autore intende rintracciare genealogicamente per offrila, in ultima analisi, come imprescindibile contributo all’odierno dibattito sui diritti umani (p. 51).
L’ipotesi iniziale si impernia su una precisa constatazione: la teoria dei diritti umani non rende conto dei problemi emersi nel Novecento dalla “ricerca teorico-giuridica e metaetica sullo status dei diritti soggettivi” (p. VI). In altri termini, quella teoria non riesce a riconoscere nell’attività del rivendicare (claiming) - a cui i diritti soggettivi direttamente rimandano - un quid che permette di distinguere il linguaggio dei diritti da altri idiomi normativi. È per questo che l’autore propone di rileggere la nozione soggettivistica dei diritti a partire dal modo in cui si è originariamente affermata nell’evoluzione del pensiero giuridico tardo-medievale e proto-moderno (capitolo 1) e di comprendere non solo come questa sia stata resa fonte di legittimazione dell’imperialismo economico e del dominio culturale (capitoli 2 e 4) ma anche, cambiando di segno, di un embrionale punto di vista transculturale nato nell’alveo della prima Modernità (capitolo 3). È infatti nel congedo dall’universalismo - rilanciato poi dal ribaltamento di prospettiva impresso dalla “svolta linguistica” al pensiero filosofico occidentale (capitolo 5) - che risiede la possibilità di smarcarsi dalla seduzione “ontologica” del giusnaturalismo. Tutto ciò porta l’autore a desumere l’affermazione dei diritti dalle lotte - per intenderli come pratiche sociali e non come proprietà dei titolari (capitolo 6) – senza abbandonare il loro linguaggio, bensì rilanciandolo come idioma delle rivendicazioni e come irrinunciabile risorsa per la resistenza all’oppressore (capitolo 7).
1. Questa troppo rapida panoramica sui contenuti del testo permette tuttavia di individuare i principali passaggi problematici di un’indagine organizzata con rigore storiografico che, per altro verso, si traduce in una complessa e serrata rassegna delle numerose figure che hanno animato il discorso dei diritti dal linguaggio proto-moderno a quello odierno. Nel primo capitolo l’autore rintraccia la matrice genealogica della teoria dei diritti soggettivi nell’evoluzione del diritto medievale - canonico e civile -, della teologia e della filosofia scolastica. Le interpretazioni fondamentali di Michel Villey, Quentin Skinner, Richard Tuck, Brian Tierney, pur nelle loro singolari differenze, convergono qui a testimoniare la cesura segnata dell’ordine medievale rispetto al diritto romano classico: l’irruzione dello ius nel campo del dominium, fino a quella loro completa identificazione che imporrà nei secoli la proprietà come “il paradigma del diritto soggettivo” (p. 5). L’autore ci conduce nel momento in cui lo ius si attesta come “pretesa del soggetto e non nel senso oggettivo di ordinamento giuridico” (p. 10), bensì come potestas (Ockham), facultas (Gerson), proprium (Grozio), properties (Locke), fino alla hobbesiana formulazione classica della nozione di diritto soggettivo, radicalizzata allo scopo di essere neutralizzata politicamente (p. 28). Questo rilievo concernente l’origine privatistica della rivendicazione dei diritti soggettivi nel Medioevo, permette a Baccelli di tornare in via preliminare sulla questione dei “due universalismi” – quello dei titolari e quello dei fondamenti - per distinguerli analiticamente e in ciò superare un limite che l’autore riconosce al suo precedente volume (p. 151).
2. Affermare che l’universalismo dei fondamenti si identifica, nella prima Modernità, con il fondamento giusnaturalistico dei diritti, offre i termini per una problematizzazione - ampiamente documentata - della messa in campo del paradigma della “guerra per i diritti”, diversamente declinata nei secoli come guerra santa, guerra giusta, o ancora guerra umanitaria (p. 24). Il secondo e il quarto capitolo concorrono a tracciare la linea di continuità che dal De Indis del teologo spagnolo Francisco de Vitoria - scritto a legittimazione della conquista dell’America - conduce fino al The Law of Peoples di John Rawls (e alle teorie della guerra giusta contro i cosiddetti “Stati fuorilegge”), nel rinnovato tentativo di tradurre la fondazione universale dei diritti in giustificazione morale dell’intervento militare, come accade in filosofi politici “progressisti” come Michael Walzer e Michael Ignatieff.
A partire dallo schema argomentativo vitoriano è il tema dell’inuria, “l’offesa subita da avanzare come titolo legittimo della guerra di conquista” (p. 31), a configurare una causa belli desumibile proprio dal riconoscimento dei diritti naturali come diritti umani, e cioè dall’attribuzione a tutti gli uomini (e quindi agli Spagnoli) di uno ius communicationis, praedicandi et annuntiandi Evangelium, accompagnato dal dovere di intervenire in difesa dei nativi contro le pratiche antropofaghe e i sacrifici umani (p. 23). A circa sei secoli di distanza da quella “sintesi di una compiuta nozione soggettivistica dei diritti” (p. 12) che è stata in occasione della conquista dell’America, il nesso vitoriano ius-inuaria-bellum iustum (p. 21) viene recepito, mutatis mutandis, e riabilitato tanto nell’etica walzeriana della guerra incardinata alla sua “legittimazione morale” (p. 55) quanto nella “selettiva apologia dell’interventismo umanitario” con cui l’autore denota la falla del pensiero minimalista e anti-fondazionista di Ignatieff (p. 60).
3. Se in virtù di questo cammino non interrotto i diritti umani continuano ad essere utilizzati come “ideologia di legittimazione dell’imperialismo” (p. VII), nella tortuosa strada percorsa storicamente dai diritti esiste tuttavia, per Baccelli, “un sentiero ininterrotto da ripercorrere a ritroso”, grazie ad un approccio genealogico che può essere pensato a servizio dei governati (p. 51). A questo scopo l’indagine si sofferma sulla figura di Bartolomé de Las Casas, intellettuale militante del XV secolo convertito alla causa degli indigeni, che emerge genealogicamente come pioniere di un “punto di vista transculturale” (p. 46). Se infatti la ricerca sociologica e antropologica del XX secolo si adopererà alla decostruzione della cultura come unità compatta e tenterà di superarne i limiti con l’approccio del pluralismo giuridico e normativo, nel dichiarare illegittima la conquista delle Indie gli scritti di Las Casas prefigurano il confronto interculturale, mettendo in questione l’universalismo dei fondamenti e spezzando il cortocircuito argomentativo ius-iniuria-bellum iustum. Nel terzo capitolo del volume - che indaga il “multiculturalismo pacifista” di Las Casas e la “teoria conflittuale dei diritti” di Adam Ferguson - vengono infatti ricostruiti e valorizzati i vettori di “un’altra modernità in gran parte ignorata dal dibattito odierno. Si tratta di una modernità in cui i diritti non sono più concepiti (e difesi) come proprietà “naturale” degli individui, ma rivendicati come un’espressione giuridica di resistenza al dominio economico e culturale.
4. Le tracce genealogiche protomoderne del confronto interculturale sono la premessa che conduce la riflessione di Baccelli sul terreno cruciale delle sfide lanciate all’universalismo dall’antropologia e dal pensiero filosofico contemporaneo con i “maestri del sospetto” prima (Marx, Nietzsche, Freud) e con i teorici della “svolta linguistica” poi (Wittgenstein, Quine et al.), quando la messa in mora della pretesa universalistica della ragione moderna porterà alla perdita di legittimità delle “grandi narrazioni” nell’analisi della condizione postmoderna (p. 71). A fronte di un’ineludibile cesura segnata dalle critiche al fondazionalismo moderno, l’autore mostra come, “dall’ermeneutica all’assiomatica”, siano stati allestiti tentativi di rifondazione dell’universalismo sulla base del confronto interculturale; o come, per altro verso, la questione del fondamento sia stata ricondotta a quella (storica) del consenso (Bobbio). Se nel secondo caso, Baccelli recupera dall’argomentazione bobbiana sull’effettività del consensus omnium gentium la difficoltà preliminare di definire in modo omogeneo e astorico un fondamento - pur criticandone l’esito di assumere il consenso generalizzato come risolutivo - nel primo caso individua i limiti di due prospettive che, senza riuscirci, tentano di sanare il disagio teorico posto dal “problema interculturale” affrontandolo ancora da una prospettiva eminentemente universalistica (p. 77).
5. Per superare l’impasse del discorso dei diritti umani, alle prese con il radicale problema del confronto culturale, Baccelli concepisce un sesto capitolo incentrato sulla “specificità del linguaggio dei diritti rispetto ad altri idiomi normativi” (p. 86). Lo scopo, qui, è quello di mostrare come il lessico dei diritti ecceda semanticamente la figura deontica del dovere (la “conversione gestaltica” (p. 104) a cui allude Norberto Bobbio nella sua Età dei diritti) e offra la chiave di accesso per superare una concezione meramente patrimonialistica e paternalista del diritto, ridefinendo come pratiche sociali i diritti. A questo proposito l’autore si smarca dalla tesi sulla correlatività fra diritti e doveri sostenuta dalla riduzione kelseniana del diritto soggettivo al diritto oggettivo (“il diritto soggettivo esiste solo in quanto sia prescritto dal diritto oggettivo”) e dai correlativi hohfeldiani. Baccelli integra quindi il dibattito sullo status dei diritti soggettivi con la prospettiva critica all’approccio correlativista (sostenuta da Hart, MacCormick, e in un diverso contesto da Amartya Sen), e con il “correlativismo temperato” di Ferrajoli (p. 93). L’oggetto polemico comune a tutti questi autori è la concezione statica e essenzialista a cui sono rimaste ancorate le teorie giusnaturalistiche e contrattualistiche, incapaci di riferire la peculiarità dei diritti al claiming, all’atto di rivendicare (Feinberg), alla mobilitazione dei sottomessi per affermare il principio dignità nel tentativo di “camminare eretti” (Ernst Bloch) (p. 105). L’autore si rivolge qui al filosofo marxista “eretico” per cogliere la “feconda ambivalenza” del rapporto ordine/conflitto agito per tematizzare - e non neutralizzare - la relazione fra diritti, attività di rivendicazione e conflitti sociali. Il rilievo tratto dalla messa in rassegna delle figure che ereditano la visione rivendicativa anticipata nel pensiero politico-giuridico della prima Modernità (con Las Casas e Ferguson) è il nesso inscindibile fra diritti e pratiche sociali, o se si vuole, la controargomentazione all’idea che il claiming esprima una visione sociale atomistica (p. 113).
Intendere la diffusione dei diritti umani come imprescindibile da una prassi governamentale di apprendimento collettivo rimanda infatti a qualcosa di diverso dal mero supermento (o rinuncia) della ricerca di un fondamento. Significa disinnescare la dialettica tra individualismo liberale e universalismo giusnaturalistico che informa il linguaggio dei diritti umani, e ricollocare quest’ultimo sulle tracce della jurisgenesis, alla ricerca di “processi aperti e conflittuali” di produzione del diritto in grado di raccogliere la lezione del pluralismo normativo come “situazione ordinaria nelle società post-coloniali” (p. 114).
6. L’ipotesi di un’“alternativa teorica” con cui l’autore rilancia la posta in gioco sullo status dei diritti umani - intesi come processi collettivi piuttosto che mere pretese individuali - viene sondata in un settimo e ultimo capitolo, alla luce delle principali implicazioni dei fenomeni globali sul discorso giuridico: le trasformazioni del diritto ad opera del ridislocamento delle agenzie di governo su scala mondiale; la sfida di un diritto penale interculturale che renda conto del particolarismo dei diritti umani e delle plurime appartenenze dei nuovi individui globali; il crescere di quelle istanze multiculturali raccontate esemplarmente dal protagonismo femminista e indigeno nell’esperienza del movimento zapatista in Chiapas. Tre momenti conclusivi in cui Baccelli misura la tenuta delle proprie argomentazioni sulla specificità culturale, sociale e di genere intesa come campo di forze che plasmano e trasformano storicamente il soggetto dei diritti, sottraendolo agli effetti di una sua ipostatizzazione.
Lo spazio dell’ambivalenza in cui l’autore immerge il proprio pensiero - fin dal ribaltamento nel titolo del senso dell’opera rawlsiana The Law of Peoples - si fa allora pratica di riconfigurazione dell’ordine del discorso dei diritti. Un’operazione compiuta tenendo acutamente sullo sfondo il problematico rapporto tra governanti e governati, e pensando alla necessità di rafforzare nei soggetti più deboli e oppressi la capacità di apprendimento di quel linguaggio emancipativo che è stato di norma usato per sottometterli.
La lingua dei conquistatori può diventare un arnese per smontare i dispositivi universalistici di assoggettamento? Il linguaggio dei diritti può divenire funzionale ad una prassi collettiva di soggettivazione? Il volume di Baccelli non è soltanto un tentativo di rispondere ma, ancor prima, di porre le domande per il verso giusto.

Indice

Introduzione
Ringraziamenti
Capitolo 1: Genealogie dell’universalismo.
Capitolo 2: Diritti e conquista.
Capitolo 3: I diritti dell’altro.
Capitolo 4: Il ritorno della guerra giusta.
Capitolo 5: Fine dell’universalismo?.
Capitolo 6: Alla ricerca di un’alternativa teorica.
Capitolo 7: Le frontiere dei diritti.
Note
Indice dei nomi


L'autore

Luca Baccelli insegna Filosofia del diritto nell’Università di Camerino e nell’Università di Firenze. È membro di “Jura gentium. Centro per la filosofia del diritto internazionale e della politica globale”. Oltre a numerosi saggi di argomento filosofico-giuridico e filosofico-politico, ha pubblicato Praxis e poiesis nella filosofia politica moderna (Angeli, Milano 1991), Il particolarismo dei diritti (Carocci, Roma 1999) e Critica del repubblicanesimo (Laterza, Roma-Bari 2003)

Link

Rivista di Filosofia del diritto internazionale e della politica globale
http://www.juragentium.unifi.it/it/index.htm

1 commento:

MAURO PASTORE ha detto...

Percorso di Pensiero Debole, che analizza il dilemma di una necessità oggettiva tra oggettivazione ed oggettività, tra accadimenti storici speculari che affidano ai principianti il principio negandone ad essi inizio affermativo ma dopo averne chiamato ad interessamento estraneo, tra bisogno di pensare interezza del mondo e bisogno mondano di impensabilità, tra guerre sottoposte ad aggressioni e quindi diritti sospesi ma solo a metà a causa delle intrusioni che rendono le guerre intrinsecamente esiziali; da una tale specularità conseguendo determinazioni e precisazioni mentre ad esser soggetti delle oggettità speculari sono realtà non individuali, collettivamente esistenti ma non quali collettività medesime né superindividualmente, cioè senza includere le singolarità ma accludendone quindi unendosene in agglomerati di elementarità ed elementi distinti entrambi; e proprio i movimenti specularmente condotti intervenendo in stesse oggettità plurime impedendo che si trovi accordo tra interazioni, ovvero accadendo che volontà di diritto possibile sia dispersa da velleitarietà di diritti impossibili, non per coincidenza, ma per reazione stessa di intrinseca confusività ad intrinseco ordinamento; e dato che le oggettità plurime, di questo evento indeterminato ma conoscibile e differenziato, ne traevano possibilità di perdurare o di iniziare o di definire, esse contrastandone logica non ne arrivano a terminarne né a svincolarsene né tale inconcludenza è nullità, a causa della informalità delle attuali realtà popolari, propriamente popoli mancati e popolazioni compiute o viceversa popolazioni incompiute e popoli presenti, mai però nella realtà globale entità realmente tali e solo globalistiche entità quali segni ed in ciò irrelandosi alle proprie elementarità, drammaticamente prive di garanzie che le moltitudini proprie non si trasformino in fenomeni di volontà plurime prive di scopi accettabili in quanto tali; e questa latenza minacciosa obbliga le politiche a reagire per tali entità relative non in sé consistenti...
In ciò l'officio del diritto continuando a procedere si trasforma da pratico in ipotetico ma proprio in ipotesi trovando teoresi: attualmente utopie perché il durare della latenza minacciosa di immensi plurimi intenti irresoluti esclude effettiva teoria di diritto datoché senza poter proporre reale teoria senza soggettità adeguata ad accettarne o rifiutarne, crearne od inventarne!
Tale utopicità assurge ormai a sola astrazione perché la inadeguatezza di soggetto è di fatto una condotta di vita non abbastanza vitale per essere presenza impoliticamente o politicamente in tutto autenticamente vitale; tanto che solo nelle pure manifestazioni accade che tale non sufficienza si possa incontrare realmente in azione determinante o seria; e ciononostante la sola manifestazione di essa rappresenta problema per poteri giudiziari ed esecutivi, in quanto mimesi di una falsa esistenza, inganno di viventi, confusione tra morte e non morte, distruzione di occasioni: il teatro che nega il piacere della intelligenza della convivenza; ...e ritrovare dei teatranti solo ipotetici diritti significa riscoprire il piacere del poter pensare a qualcosa e non a nulla; col verificare l'assenza di popoli ove presenza di popolazioni e viceversa, per cui incoerenza con scopi vitali di reciproche moltitudini si scopre disattesa — ad esempio in Italia si scopre non più esistente un popolo, solo popolazioni e se ne verificano inconclusi errori ed illusioni ed esistenti moltitudini ancora — ma ciò ne risulta provvisorio perché l'incoerenza da inconcludenza apporta pur sempre una nullificazione in interazioni complesse e fitte da cui destino di umanità collettiva ne è offeso gravemente e già senza rimedio.

MAURO PASTORE