mercoledì 6 aprile 2016

Oskian, Giulia, Tocqueville e le basi giuridiche della democrazia

Bologna, il Mulino, 2014, pp. 244, euro 24, ISBN 9788815253781.

Recensione di Gianluca Verrucci - 15/04/2015

Tocqueville appartiene al novero degli scrittori politici ai quali è stata assegnata soltanto una funzione anticipatoria in relazione a tendenze e sviluppi successivi ritenuti più rilevanti e decisivi. Tocqueville, infatti, è noto per lo più, secondo la vulgata diffusa, come il teorico della tirannide democratica e l’ispiratore della celebre trattazione della libertà di John Stuart Mill. Ora, questo saggio, esemplare per l’acribia della ricostruzione e la chiarezza delle acquisizioni, restituisce a Tocqueville la centralità che merita nella storia del pensiero

democratico, mettendone in luce sia la specificità che occupa in questa tradizione, sia la fecondità che lo collega al dibattito contemporaneo.
I primi capitoli chiariscono il metodo impiegato da Tocqueville nell’analisi della struttura sociale, compito imprescindibile in vista del chiarimento delle norme propriamente politiche che soggiacciono all’esercizio fattivo della sovranità popolare. Rovesciando la lettura liberale di La democrazia in America, influenzata dalla guerra fredda e dalla contestuale, forse troppo frettolosa, urgenza di espellere l’olismo marxiano dal perimetro del discorso legittimo, l’autrice propone di recuperare, anche contro l’interpretazione dominante che affonda le sue radici nell’individualismo metodologico, l’enfasi posta da Tocqueville sulla struttura dell’assetto sociale in quanto manifestazione della normatività che regola l’osmosi tra individuale e collettivo. In questo contesto, il confronto con Montesquieu, oltre che da un punto di vista storico, appare significativo anche e soprattutto sul terreno della metodologia. Mentre Montesquieu proponeva di studiare l’influenza dei costumi, nella convinzione che appunto lo “spirito” della legislazione dovesse adattarvisi, Tocqueville insiste invece nel considerare il potere formante delle leggi sui costumi, la pressione esercitata dalle leggi nella costruzione dell’ethos democratico. Questo processo di osmosi reciproca tra livello istituzionale e culturale è uno degli aspetti che proiettano più decisamente La democrazia in America oltre la sua epoca storica e ne certificano l’attualità in relazione al recente dibattito sui fondamenti del costituzionalismo democratico.
Grazie a questo quadro interpretativo, il diritto in generale, anche costituzionale, acquista un nuovo significato nella definizione degli assetti sociali e dello spirito della democrazia. La scoperta del ruolo attivo delle leggi, di cui l’America è il paradigma più avanzato, consente a Tocqueville di enucleare esplicitamente l’idea, già pienamente assimilata dalla società americana del tempo, dell’azione viva e formante dei principi costituzionali. In polemica con Guizot, che aveva svalutato la democrazia a mera contestazione del privilegio, il filosofo francese riabilita il discorso democratico in quanto specificamente politico che muove verso l’istituzione di un assetto sociale del tutto inedito: non più soltanto preoccupazione di un ethos preesistente, in genere passivo e refrattario all’esercizio diretto della sovranità se non per difendere bisogni di natura privatistica, ma estensione del principio egualitario dalla struttura politica al resto della società nel suo complesso. Si comprende allora perché principi democratici fondamentali come l’eguaglianza delle condizioni, la sovranità popolare, il diritto di voto, la rappresentanza, debbano trovare un supporto giuridico appropriato in un’architettura costituzionale in grado di plasmare l’intera società. Nell’ottica di Tocqueville, scrive l’autrice, «poiché è l’esercizio dei diritti politici a educare il popolo alla libertà, la capacità politica dei cittadini non appare più come prerequisito, ma come un esito della sovranità popolare» (p. 71).
La logica conseguenza del discorso è lo spostamento dell’enfasi dal principio del bilanciamento dei poteri alla sovranità popolare. Secondo Tocqueville, per affrontare il nodo della moderazione del potere, ci si deve concentrare non tanto sugli argini da contrapporre al legislativo, quanto sulla coerenza del quadro costituzionale e sulle possibilità del suo sviluppo. Riconosciuta l’adesione della costituzione alla volontà popolare, la salvaguardia della sovranità, allora, si può esprimere nell’efficacia dei controlli di costituzionalità opportunamente affiancati da norme che includono procedure di riforma dell’architrave giuridico. Queste due condizioni consentono di intendere il sistema costituzionale come un sistema vivo e progressivo, non soltanto argine al conflitto, pur necessario, tra poteri, ma promotore dell’evoluzione culturale del popolo: «Tocqueville concepisce il sistema costituzionale come uno sviluppo dell’autonormazione: esso consiste infatti in un’architettura normativa tale da permettere al popolo di agire su se stesso trasformandosi secondo le procedure che esso stesso si è dato. Ma naturalmente questo costituzionalismo necessita di una premessa sociale, che ne condiziona il funzionamento: una robusta etica pubblica» (p. 105). Questo ethos dell’autonomia, così vitale alla conservazione del giusto rapporto tra cittadini e istituzioni, è incarnato nel ceto americano dei giudici e nella loro prassi di revisione ed emendamento (judicial review).
Nel tentativo di catturare l’ethos della democrazia americana, il filosofo si misura da un lato con il repubblicanesimo classico, di cui riprende il vocabolario ma modificandone sostanzialmente il significato, e dall’altro con il common law, che gli appare in tensione con il governo della legge tipico del civil law europeo. Le parole d’ordine del repubblicanesimo antico, amor di patria e virtù, vengono piegate al nuovo governo dell’autonomia popolare. Alla venerazione del feticcio della patria e del principe subentra la coscienza che l’interesse collettivo è superiore a quello individuale in quanto suo imprescindibile presupposto. La priorità, quasi metodologica, attribuita all’autogoverno orienta anche il giudizio sul common law. Sebbene vago e orientato al particolare, il common law mantiene una flessibilità che rende possibile l’intervento di emendamento dei giudici. Questi ultimi rappresentano la parte riflessiva e più attiva del popolo che stabilisce la vera mediazione tra la generalità della legge e la particolarità dei costumi. Per dirla con Tocqueville, i giudici rappresentano a tal punto la coscienza del popolo che la loro azione è tale «da far partecipare clandestinamente il popolo alla formazione della legge» (p. 135). Alla luce dell’integrazione tra dimensione legale-costituzionale ed etico-culturale, cioè, ancora, tra struttura e individuo, si può intendere il ruolo formativo assegnato ai principi. Un principio non rappresenta soltanto un fondamento dell’architrave giuridico, un assioma e un dato ineludibile (si pensi al ruolo che possiede il principio della sovranità popolare in ogni ordinamento democratico), ma anche una massima d’azione politica, una sorta di movente ispiratore. In questo senso, i principi, la loro coerenza interna, la proporzione e la completezza, rappresentano la democrazia come un corpo vivo, dinamico e in costante evoluzione, un corpo dotato di storia e vita propria che concresce e si ramifica alla luce delle finalità che esso stesso si è dato.
Si comprende allora come il potere formante dei principi della legislazione politica contribuisca a plasmare la legislazione civile, cioè il diritto privato, nella direzione di una costante penetrazione dell’eguaglianza a tutti i livelli. Il rapporto fluido e contrastato tra legislazione politica e civile contribuisce a chiarire il rapporto aperto e problematico tra democrazia formale e democrazia sostanziale, tra impianto costituzionale e società civile. In controtendenza rispetto al suo tempo, ma anche a molti sviluppi successivi, Tocqueville individua in alcune dinamiche interne alla società civile gli ostacoli e le minacce più pericolose alla diffusione dell’eguaglianza. Di qui la necessità che l’architrave politico, ossia, in definitiva, la sfera del diritto, sia “coerente”, permei cioè di sé anche gli strati apparentemente più autonomi e distanti della società in vista della costruzione di un sistema organico: «La democrazia tende a permeare anche le sfere non politiche, gli elementi materiali della società; il successo della democrazia politica dipende dalla sua capacità di impregnare la società, promuovendo anche una democrazia civile» (p. 192). Di conseguenza, al contrario di quanto avviene nella tradizione liberale, il diritto non provvede soltanto alla protezione di esigenze e bisogni privatistici già di per sé naturalmente legittimi, ma impone la realizzazione di nuovi scopi sociali improntati alla realizzazione dell’eguaglianza. Ne deriva l’importanza di escogitare anticorpi appropriati contro la cattiva legislazione che compromette lo sviluppo democratico della società, forme di resistenza e “inerzia” della democrazia che per Tocqueville si sostanziano principalmente nella capacità riflessiva e di emendamento delle leggi da parte del legislativo, ma anche nell’estensione del suffragio, nel controllo sui governanti (anche attraverso la ferma punizione della corruzione), nel decentramento amministrativo, nella libertà e nel pluralismo della stampa e del dibattito pubblico, e infine, nella crescita dell’associazionismo e della partecipazione.
In conclusione, il volume è una dettagliata e informata ricostruzione del significato teorico de La democrazia in America esposta con equilibrio e senso critico. Si tratta di una pietra miliare che farà discutere gli specialisti e contribuirà certamente ad arricchire il dibattito attuale intorno ai fondamenti giuridici del costituzionalismo democratico.


Indice

I. La filosofia come sapere connettivo
II. La controversia sulla legittimità
III. Moderazione e sovranità del popolo
IV. Etica pubblica e cultura giuridica
V. I principî del sistema democratico
VI. Democrazia politica e democrazia civile
VII. Democrazia riflessiva
Indice dei nomi

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